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Nuova norma sui bossoli militari: bene ma non benissimo…
Come abbiamo annunciato pochi giorni or sono, l’articolo 12 del decreto legge n. 96 del 30 giugno scorso (cosiddetto “decreto sport”, intitolato “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”), va a modificare l’articolo 1 della legge 110/75, introducendo una specifica scriminante per chi detenga bossoli sparati di origine militare. La formulazione del nuovo ultimo comma dell’articolo 1 della 110/75 diventa quindi la seguente: “Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.
È ovvio che non si possa fare a meno di salutare questa aggiunta alla 110/75 con una ovazione, perché finalmente dovrebbe (fatta salva la necessità di conversione in legge entro 60 giorni a pena di decadenza) risolvere anni di inutili contenziosi giudiziari penali nei confronti di cittadini che non hanno, di fatto, commesso alcuna violazione pericolosa per la comunità, bensì sono solo “colpevoli” di aver raccolto accidentalmente sui campi di tiro bossoli lasciati dalle esercitazioni militari o di polizia e di averli riutilizzati, insieme a quelli civili, per la ricarica a fini sportivi. Tutto ciò premesso, la formulazione scelta per questa modifica normativa sarebbe potuta essere migliore, per due ragioni principali. La prima, è che non si riesce a rinunciare, nell’aggiornamento dei testi normativi, a un certo gusto per il bizantinismo e la ridondanza. Perché, per esempio, dover precisare (e per due volte, pure!) “ad uso sportivo” oltre che “al munizionamento civile consentito”? Forse che l’uso sportivo non rientra nel munizionamento “civile consentito”? Il secondo motivo di perplessità è relativo al fatto che se è vero che con questa aggiunta si è risolto il problema dei tiratori che recuperano e riciclano bossoli in 9×19, 5,56×45 e 7,62×51 (magari fino al 12,7×99…) per impiegarli a fini sportivi, e in extremis si è risolta la questione delle aziende che riciclano i metalli (il riferimento ai “processi di smaltimento” non era presente nella stesura iniziale), non si è affrontato minimamente il problema di chi i bossoli, che siano piccoli, medi o grossi non importa, li recupera per fini banalmente collezionistici e/o ornamentali.
Sì, per quanto possa sembrare incredibile, e probabilmente ignoto all’estensore dell’articolo in questione, c’è anche gente che si è ritrovata denunciata perché ha adibito a porta ombrelli un bossolo di cannone della seconda o della prima guerra mondiale, bossoli che, sia chiaro, sono reperibili a tonnellate sul territorio nazionale per le note vicende belliche e che non presentano la benché minima pericolosità sociale. Questi cittadini chi sono, i figli di un Dio minore? Oppure pensiamo al classico ricordino della naja: con l’attuale formulazione della norma si potrebbe arrivare al paradosso che chi possiede una tonnellata di bossoli ma ha armi civili con essi compatibili non può essere imputato di nulla, mentre chi ha preso il classico “ricordino” del militare potrebbe essere invece accusato di detenzione di pericolosissimi bossoli da guerra. Appare evidente che la necessità di specificare l’impiego dei bossoli militari sparati potrebbe, giurisprudenzialmente, creare più problemi di quanti si proponga di risolverne.
Proprio sfruttando la necessità della conversione in legge, sarebbe allora auspicabile che si prendessero in considerazione tutti i reimpieghi dei bossoli (ex) militari, e il modo migliore per farlo potrebbe essere quello di eliminare tutta la parte finale della nuova formulazione. In pratica l’ultimo comma potrebbe banalmente essere di questo tenore: “Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse”. E fine del discorso. Less is more, come avrebbe detto Van Der Rohe…
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Fonte: armietiro
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