Corsi di abilitazione armi fuori dal Tsn: la sentenza

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Corsi di abilitazione armi fuori dal Tsn: la sentenza

Con sentenza n. 423 del 26 marzo 2025 il tribunale ordinario di Brescia ha assolto perché il fatto non costituisce reato Emilio Bertella, ex presidente del Tsn di Gardone Val Trompia, dall’accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata. La procura aveva contestato al presidente del Tsn il rilascio, “nell’esercizio delle sue funzioni, di 50 diplomi d’idoneità al maneggio di armi, attestando falsamente il superamento del corso regolamentare di tiro presso la summenzionata sezione, quando, invece, esso era stato svolto presso il poligono privato di Orio al Serio sotto la direzione del signor (omissis), il quale non è neppure titolare di licenza d’istruttore di tiro”.

I giudici hanno motivato l’assoluzione argomentando che “la norma di cui all’art. 251, co. 2 d.lgs 66/2010 prevede che l’iscrizione e la frequenza di un tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le forze armate dello Stato. A ben vedere, la norma non sembra escludere che la frequentazione dei corsi per il rilascio del diploma di maneggio delle armi possa svolgersi anche al di fuori delle sezioni di Tiro a segno nazionale, purché siano rispettati i requisiti della iscrizione e della frequenza”. I giudici hanno inoltre osservato che “deve essere affermata l’insussistenza del fatto di reato sul piano materiale, atteso che, dalla lettura dei vari diplomi di idoneità al maneggio delle armi non si evince il luogo in cui è stato effettuato il corso di cui all’art. 251 d. lgs. 66/2010, ma solo l’avvenuto superamento di tale corso e l’iscrizione dell’interessato alla sezione di Tiro a segno nazionale di Gardone Val Trompia. Quanto attestato nel diploma è dunque formalmente vero, atteso che ciascuno degli interessati aveva effettivamente svolto il corso di cui all’art. 251 d.lgs. 66/2010, seppure presso il poligono privato di Orio al Serio. A prescindere dunque dal fatto che la frequentazione del corso all’esterno delle sezioni di Tiro a segno nazionale possa avere un rilievo ai fini dell’annullamento dei diplomi a livello amministrativo, non si può non rilevare che, a livello penalistico, il reato di cui all’art. 479 cp non sussiste nella sua materialità, atteso che il Bertella, in qualità di presidente della sezione di tiro a segno nazionale di Gardone Val Trompia, non ha dichiarato il falso, affermando che il corso era stato sostenuto da ciascuno degli iscritti. Va ad ogni modo evidenziato che, anche laddove si ritenesse che il diploma di idoneità al maneggio delle armi sia ideologicamente falso, in quanto il corso non poteva essere svolto all’esterno delle sezioni di tiro a segno nazionale, difetterebbe nel caso di specie l’elemento psicologico del reato. Dall’escussione del testimone e, del resto, dalla stessa annotazione di p.g. dalla quale è scaturita l’iscrizione della notizia di reato, si evince che la normativa di settore in materia è particolarmente frammentata e difficilmente comprensibile, tanto che anche lo stesso teste della difesa ha riferito che, al tempo dei fatti, non era escluso che la frequentazione dei corsi per il rilascio del diploma di maneggio delle armi potesse avvenire anche presso poligoni privati, considerando che molte sezioni di tiro a segno nazionale erano penalizzate a tal fine per vari motivi (logistici in primis). Ebbene, considerata la confusione esistente in materia, deve ritenersi che il Bertella, nel rilascio delle attestazioni, non avesse alcuna intenzione di dichiarare il falso, confidando egli in buona fede nel fatto che fosse ormai stato ammesso che i corsi di cui all’art. 251 d. lgs. 66/2010 potessero essere svolti anche presso poligoni privati, quale quello gestito dall’(omissis) a Orio al Serio, al quale aveva conferito una delega a tal fine”.

Fonte: armietiro
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