Convivente con precedenti remoti: illegittimo il ritiro del porto d’armi

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Convivente con precedenti remoti: illegittimo il ritiro del porto d’armi

Con sentenza n. 15.075 del 30 luglio 2025, il Tar del Lazio, sezione Prima Ter, ha accolto il ricorso presentato da una cittadina che si è vista revocare la licenza di porto di fucile per Tiro a volo, “essendo emerso che il convivente era persona colpita da gravi pregiudizi penali, dal casellario giudiziario emergono condanne”, in funzione di ciò la questura ha disposto il ritiro del titolo “in ragione del rapporto di convivenza con il pregiudicato di scarsa sicurezza e affidabilità”.

La ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha osservato l’illegittimità del provvedimento, essendo lei stessa mai stata attinta da provvedimenti giudiziari penali e, inoltre, l’assoluta risalenza nel tempo (oltre trent’anni prima) di quella del convivente.

I giudici hanno accolto il ricorso, osservando che “è ben vero che il diniego, ovvero la revoca (come nella fattispecie che ne occupa) del porto d’armi, nonché il divieto di detenzione delle stesse, costituiscono esplicazione di potestà connotata da ampi margini di discrezionalità (solo da ultimo, CdS, III, 9 agosto 2018, n. 4887). tuttavia, non può non rimarcarsi come nella fattispecie de qua agitur: i) non sia la ricorrente la destinataria di provvedimenti giudiziari in sede penale, colpita di contro dal giudizio di “inaffidabilità” a cagione del rapporto di convivenza con un soggetto, esso sì, soggetto passivo di diverse condanne in sede penale; ii) le condotte posta in essere dal convivente della ricorrente (benché plurime, e aventi un certo grado di disvalore, con condanne alla pena detentiva di 9 mesi n1l 1982, di un anno nel 1982, di un anno nel 1985, 5 anni e mesi 6 nel 1990) risalgono ad oltre tre decenni prima del rilascio della licenza poscia revocata con il provvedimento quivi gravato. Le risalenti circostanze di tempo e di fatto in cui si collocano i fatti valorizzati dalla Amministrazione, la loro non diretta e personale riferibilità alla ricorrente, persuadono della loro inidoneità a ingenerare serie perplessità sulla affidabilità di essa ricorrente in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi; rendendo, in tal guisa, non congruamente motivato e privo dei suoi indefettibili presupposti fattuali il giudizio di inaffidabilità su cui riposa il gravato diniego. Si verte, invero, in tema di condanne penali assai lontane nel tempo, commesse da soggetto “altro” dal titolare della licenza, che possono giustificare l’impugnato provvedimento –peraltro di secondo grado- solo allorquando la Autorità dia adeguata contezza della esistenza di elementi e circostanze, connotanti anche il complessivo contegno dell’interessata -oltre che del convivente- tali da porne in dubbio la affidabilità e la buona condotta, anche tenuto conto del rapporto di convivenza con un soggetto pregiudicato (ma il cui ultimo precedente risale al 1990). E ciò tenuto conto che da quella data (1990) la condotta del convivente risulta esente da ulteriori mende: anche la collocazione temporale dei fatti de quibus, ed il successivo contegno dell’interessato (convivente della ricorrente), depongono, indi, per la carenza di “attualità e concretezza” del giudizio prognostico di inaffidabilità su cui fonda il provvedimento gravato. La stessa motivazione del provvedimento di revoca -in quanto genericamente riferita al disvalore connesso alle condanne riportate dal convivente- non è idonea a disvelare un effettivo apprezzamento da parte della Autorità delle concrete modalità attraverso cui tali precedenti penali –tenuto conto della loro natura e collocazione temporale- potessero influire sull’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto dell’invocata convivenza; né tampoco è dato rinvenire una valutazione complessiva della personalità della ricorrente e, indi, del potenziale rischio insito nella sua detenzione di armi in costanza della convivenza con il ridetto pregiudicato”.

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Fonte: armietiro
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