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Eredita il fucile: condannato per non averlo denunciato
Con sentenza n. 20341 del 7 marzo 2025 (pubblicata il 3 giugno 2025), la prima sezione penale della Cassazione ha confermato che in capo all’erede che riceve armi mortis causa, compete l’onere di provvedere alla denuncia entro 72 ore. Nella fattispecie, il cittadino era stato trovato in possesso di un fucile da caccia Beretta calibro 20 e di 64 cartucce dello stesso calibro, eredità paterna. Il tribunale di primo grado ha ritenuto che il reato integrato fosse quello previsto dall’articolo 697 del codice penale, ma che fosse intervenuta estinzione per prescrizione. Il pubblico ministero ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo che il reato di detenzione abusiva di un’arma comune da sparo fosse sanzionato dagli articoli 2 e 7 della legge 895/67, come modificata dalla legge n. 497 del 1974.
Il tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, considerando che “Invero, il Tribunale di (omissis), dopo aver ritenuto provato il fatto storico ascritto all’imputato, ha correttamente affermato che il detentore di un’arma comune da sparo, una volta che ne abbia acquisito la disponibilità, deve farne denuncia alla competente autorità, quali che siano il titolo dell’acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell’arma stessa. Peraltro, è stato costantemente ritenuto che nel caso, come quello di specie, di morte del soggetto che ha proceduto alla denuncia del possesso di un’arma alla competente autorità, incombe alla persona, cui perviene in disponibilità la stessa arma, l’obbligo di ripetere eguale denuncia, in quanto l’art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell’autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute (v. Sez. 1, n. 22563 del 19/1/2015, Perfetto, Rv. 263776 – 01; Sez. 1, n. 7906 del 12/6/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193 – 01). Tuttavia, erroneamente il Tribunale di (omissis) ha poi proceduto alla diversa qualificazione del fatto contestato a (omissis) come integrante la contravvenzione dei cui all’art. 697 cod. pen. La detenzione abusiva di arma comune da sparo, infatti, è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, come modificati dagli artt. 10 e 14 L. 497 del 1974, e non già dell’art. 697 cod. pen. (Sez. 1, n. 3869 del 23/1/1979, Caruso, Rv. 141826 – 01)”.
Il tribunale ha comunque riconosciuto l’avvenuta prescrizione anche della nuova fattispecie di reato, annullando la sentenza senza rinvio.
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Fonte: armietiro
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