Cassazione: il concetto di “persona imperita nel maneggio di armi”

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Cassazione: il concetto di “persona imperita nel maneggio di armi”

Con sentenza n. 27.517 del 28 luglio 2025 (udienza del 14 maggio), la sezione I penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino al quale era stata contestata l’omessa custodia di armi ex art. 20 bis legge 110/75, perché le stesse erano tenute in una rastrelliera con catena e lucchetto e la chiave del lucchetto era conservata poco distante, alla portata, oltre che del titolare delle armi stesse, anche del di lui fratello, convivente, che non ha licenze di polizia inerenti armi.

Ebbene, i giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo che il fatto che il fratello del titolare delle armi non disponga di licenze di polizia relative alle armi non è sufficiente per considerarlo persona “imperita nel maneggio”, definizione prevista dall’articolo 20 bis della legge 110/75. Questo il loro commento: “La circostanza che il fratello dell’odierno ricorrente non abbia titolo alla detenzione di armi non vale, invero, di per sé a qualificarlo come persona imperita nel maneggio, cioè sprovvista delle qualità intellettive, manuali, tecniche necessarie per evitare il pericolo di accidentale utilizzo delle armi o, addirittura, di esplosione di colpi di arma da fuoco, condizione soggettiva che, ragionevolmente, consegue alla congiunta considerazione di una gamma di fattori molto ampia, almeno in linea teorica (dall’età, allo stato di salute fisica e psichica, sino al grado di cultura, all’occupazione, allo stato delle relazioni con gli altri occupanti dell’immobile ed all’eventuale vissuto criminale) e che, comunque, non è necessariamente collegata all’assenza, all’attualità, di autorizzazione alla detenzione di armi. Il provvedimento impugnato si rivela, sotto questo aspetto, gravemente carente perché ricollega l’inserimento del congiunto dell’odierno ricorrente nell’ambito dei soggetti elencati all’art. 20-bis, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, ad un’informazione senz’altro rilevante ma, da sola, non sufficientemente univoca e si astiene dalla doverosa formulazione di un più argomentato giudizio che tenga conto, tra l’altro, della concreta modalità di custodia delle armi della cui confisca si discute. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia, nondimeno, esente dal vizio riscontrato”.

Fonte: armietiro
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