Cassazione: vietata la confisca delle armi estranee al reato

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Cassazione: vietata la confisca delle armi estranee al reato

Con sentenza n. 36460 del 18 marzo 2021 (pubblicata il 7 ottobre), la I sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che, avendo esploso un colpo con un fucile da caccia per allontanare alcuni adolescenti che stazionavano fuori dalla sua casa, si è visto confiscare tutte le armi e munizioni detenute “trattandosi dei mezzi mediante i quali il reato è stato commesso”.

Sul punto la corte ha osservato che “È pacifico in fatto, a tenore dello stesso capo di imputazione, che l’arma impiegata dall’imputato per lo sparo in direzione della pubblica via è il fucile da caccia marca Franchi cal. 12, dispositivo rinvenuto nel corso della successiva perquisizione domiciliare e posto in sequestro unitamente ad altri fucili e munizionamento vario, regolarmente detenuti. È parimenti pacifico che, nel caso in esame, l’arma viene in rilievo non in quanto tale, ossia quale oggetto di una delle plurime condotte previste dalla legislazione speciale in materia (fabbricazione, detenzione, porto, contraffazione, alterazione, cessione ed altro), ma come oggetto correlato ad una diversa fattispecie incriminatrice, la cui relazione funzionale deve essere qualificata esclusivamente nei modi descritti dal disposto dell’art. 240, primo comma, cod. pen. (cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), trattandosi della condizione che legittima sia l’applicazione della previsione generale (art. 240 cod. pen.) sia della previsione speciale (art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152), la cui finalità è quella di rendere obbligatoria in simili casi una confisca che sarebbe altrimenti solo facoltativa. Ora, la relazione pertinenziale, correttamente evocata dal giudice di merito, è stata estesa senza esplicarne le ragioni a tutti i dispositivi rinvenuti nell’abitazione dell’imputato, legittimamente detenuti e non utilizzati per la commissione dell’illecito, per i quali non sussistendo i presupposti per la confisca facoltativa verrebbe meno la possibilità di ritenere applicabile la previsione speciale di cui all’art. 6 legge n.152 del 1975, ferma restando la possibile adozione, nella competente sede, di forme diverse di inibizione al possesso, previa valutazione della pericolosità soggettiva del detentore. Alla luce dei superiori rilievi, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento che ne è investito va annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma”.

 

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Fonte: armietiro
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