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Difesa sempre legittima? Per ora è “solo” un ddl
Il caso del 68enne che a Rovigo ha sparato mettendo in fuga alcuni rapinatori entrati nella sua abitazione (e probabilmente ferendone uno) sta destando una ridda di commenti politici e di articoli sui quotidiani nazionali e locali, tutti più o meno dello stesso tenore: poiché la procura competente non ha ancora formalizzato una specifica accusa nei confronti del proprietario che si è difeso, passa il concetto che si possa (anzi, si “debba”) evitare di essere indagati in un frangente di difesa personale perché “la difesa è sempre legittima”, come commentato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni e dal vicepresidente Matteo Salvini, e ciò grazie alla riforma della legittima difesa approvata nel 2019.
Lo abbiamo già detto ieri, torniamo a ripeterlo oggi: la riforma del 2019 della legittima difesa ha senz’altro contribuito a definire in modo ancora più preciso i contorni nei quali la scriminante della legittima difesa possa definirsi sicuramente operante; consente di accelerare i tempi della giustizia per l’archiviazione del procedimento penale, garantendo una corsia preferenziale nella calendarizzazione delle udienze; consente all’indagato, una volta riconosciuta la legittima difesa, di avere il rimborso da parte dello Stato per le spese sostenute in avvocati e consulenze tecniche di parte. Tutte cose importantissime, sia chiaro. Ma non rende facoltativo l’esercizio della azione penale che, nel momento in cui vi siano vittime o feriti gravi (parliamo dei criminali), dovrà necessariamente prevedere una notizia di reato e l’avvio di indagini da parte della procura competente.
È grave che la politica, ingenerando un equivoco nei confronti dei cittadini che potrebbe avere conseguenze gravissime, dia già per avvenuta una modifica normativa che al momento è solo allo stadio di disegno di legge: parliamo del ddl numero 2485, presentato alla Camera dei deputati lo scorso 25 giugno da Galeazzo Bignami e da altri onorevoli di Fratelli d’Italia, per la modifica dell’articolo 335 del codice di procedura penale. E anche nel caso in cui il ddl in questione dovesse diventare effettivamente legge, non esclude in alcun modo l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, bensì (e sarebbe, comunque, una vera e propria rivoluzione copernicana) traccia un percorso ultra-accelerato di definizione del procedimento penale, con richiesta di archiviazione (nel caso di riconosciuta sussistenza della scriminante della legittima difesa o di altra causa di non punibilità) entro soli 7 giorni.
Anche a livello politico, sarebbe importante a nostro avviso sottolineare questi aspetti, anziché crogiolarsi su una pretesa intangibilità attuale del legale detentore di armi nei confronti degli intrusi, che non è assolutamente sussistente, proprio al fine di accelerare, se possibile, l’iter di approvazione di questa norma che sarebbe importantissima per garantire equità e giustizia nei confronti di chi debba ricorrere a questa extrema ratio per tutelare la propria incolumità e dei propri cari. La politica seria deve fare i fatti, non millantarli come già avvenuti.
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Fonte: armietiro
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