Incidente di tiro con l’arco? Salta il porto d’armi!

Armi da tiro news da Armi e Tiro

Incidente di tiro con l’arco? Salta il porto d’armi!

Con sentenza n. 17989 del 17 ottobre 2025, la sezione prima ter del Tar del Lazio si è pronunciata sul ricorso sporto da un cittadino che si è visto revocare il porto d’armi per uso caccia di cui era titolare. La revoca era stata disposta in seguito a una denuncia per “getto pericoloso di cose” (art. 674 cp) perché “durante una esercitazione di tiro con l’arco ha colpito un furgone, con il finestrino aperto in transito sulla pubblica via, adiacente al luogo ove si svolgeva l’esercitazione, andandosi a conficcare nell’abitacolo vicino al punto di attacco della cintura di sicurezza a pochi centimetri dalla testa del conducente del mezzo. L’evento si è verificato nel corso di una sessione di un corso di tiro con l’arco organizzata nell’ambito delle attività del centro anziani di (omissis)”.

Nel preambolo della sentenza si afferma che “L’episodio è stato valutato dalla Questura, nell’ottica preventiva e precauzionale propria della normativa in materia di armi, come sintomatico di una condotta gravemente superficiale e negligente tenuta dal -OMISSIS- nell’esercizio dell’attività sportiva di tiro con l’arco, in quanto svolta senza aver predisposto tutte le precauzioni e i presidi necessari per impedire il verificarsi di fatti gravi (come quello accaduto a seguito del quale solo accidentalmente non si sono registrati feriti), e dunque indice di inaffidabilità e tale da far propendere per un giudizio prognostico negativo circa lo svolgimento di un’attività ludica esercitata con l’uso di armi, come la caccia, che richiede la massima prudenza e cautela, al pari dell’attività di tiro con l’arco”.

Nel proprio ricorso, il cittadino ha osservato, tra l’altro, che “ancora ad oggi e per assurdo il sig. -OMISSIS- continua ad esercitare senza alcuna limitazione, mentre è stato revocato un titolo di porto d‘armi per uso caccia, rispetto alla quale lo stesso non avrebbe mai avuto alcun genere di contestazione. Né il conducente del mezzo in cui si sarebbe urtata la freccia da esercitazione e non da tiro sportivo avrebbe sporto alcuna denuncia, né segnalazione ai carabinieri intervenuti sul posto durante il servizio del controllo del territorio. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che tale esercitazione era organizzata dal Comune di -OMISSIS- giusta delibera n.-OMISSIS-, e che il Comune stesso, di concerto con la Polizia Locale, aveva predisposto un piano di sicurezza all‘interno del Palazzo dove si è svolta l‘esercitazione, tale per cui nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per l’accidentale e imprevedibile deviazione del corso della freccia, riferibile, invece, al Comune, che evidentemente non avrebbe predisposto tutte le cautele necessarie”.

I giudici hanno accolto il ricorso, con la seguente motivazione: “In tema di autorizzazione di uso, il porto e la detenzione1 di armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione o giustificative della revoca.

Inoltre, in tema di provvedimenti attinenti l’uso, il porto e la detenzione di armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare – con prudente apprezzamento – l’affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza.

Tanto premesso, nel caso di specie, la revoca del porto d’armi uso caccia assunta nei confronti del ricorrente si fonda esclusivamente sulla notizia di reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), relativa all’episodio occorso durante una sessione di un corso di tiro con l’arco organizzata nell’ambito delle attività del centro anziani di -OMISSIS-, giudicata dal GIP che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del -OMISSIS- come “incidente”, dovuto ad “un’imprevedibile uscita di una freccia scagliata dal citato e luogo per finire –in modo involontario” nell’abitacolo di una vettura in transito e non anche, come invece ritenuto dall’Amministrazione resistente nel provvedimento gravato, alla mancata predisposizione da parte del -OMISSIS- di idonee barriere di sicurezza.

D’altra parte, dalla puntuale e compiuta ricostruzione delle circostanze fattuali riportate nel ricorso – avallata dalla motivazione dell’archiviazione del procedimento penale a carico del -OMISSIS- – risulta irragionevole, pur nell’ottica preventiva propria dei provvedimento in materia di P.S., ritenere che vi fosse alcuna correlazione o nesso tra la condotta posta in essere dal -OMISSIS- e la traiettoria tracciata dalla freccia, di per sé – come evidenziato dal PM e dal GIP – non prevedibile e non imputabile al ricorrente e certamente non ascrivibile, come invece ritenuto dall’Amministrazione, “ad un’indole superficiale, facilona e negligente nel valutare i rischi potenziali” e pertanto “obiettivamente inconciliabile con lo svolgimento di una attività ludico sportiva, come la caccia, che richiede invece massima prudenza e cautela”.

Ciò considerato, ritiene il Collegio che, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti, non sussistano nel caso di specie, attese le sue peculiarità, elementi tali da suffragare il giudizio di inaffidabilità operato dalla Questura nei confronti del ricorrente e tali da giustificare la revoca del porto d’armi da caccia.

Né, invero, si riscontra il nesso tra l’episodio di causa, cagionato da un evento imprevedibile connesso alla pratica sportiva del tiro con l’arco, e la revoca del porto d’armi d’uso da caccia, settore nel cui ambito il ricorrente non ha mai ricevuto censure né è mai stato autore, da quando è diventato titolare del titolo (agosto 2019), di alcuna condotta che ne attestasse l’imperizia o l’inaffidabilità o, ancora, rischi per l’incolumità pubblica”.

Il commento di Armi e Tiro
L’abnormità del provvedimento dell’autorità locale di pubblica sicurezza è evidente, considerando che l’incidente di tiro con l’arco è avvenuto non già nella proprietà privata del tiratore o, peggio, in mezzo alla strada, bensì nel quadro di un evento organizzato da terzi, i quali hanno predisposto il campo di tiro. Attribuire una responsabilità personale al tiratore quando è chi ha organizzato l’evento a non aver evidentemente predisposto le opportune precauzioni a evitare che le frecce potessero uscire dal perimetro nel caso di mancato impatto contro il paglione (o completo attraversamento dello stesso) è una specifica responsabilità che non può essere ascritta a chi ha partecipato all’evento. Questo è quanto il buon senso suggerisce, ma come dice il saggio, quando inizia la pubblica amministrazione, il buon senso finisce. Bene per la sentenza del Tar che ha riportato al centro l’ago della bilancia, male per la compensazione delle spese di giudizio, vista (lo ripetiamo) l’abnormità del provvedimento alla radice del ricorso.

L’articolo Incidente di tiro con l’arco? Salta il porto d’armi! proviene da Armi e Tiro.

Fonte: armietiro
Leggi tutto l’articolo sul sito “Armi e tiro”: Incidente di tiro con l’arco? Salta il porto d’armi!