La Cassazione torna sul cambio di indirizzo delle armi

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La Cassazione torna sul cambio di indirizzo delle armi

Con sentenza n. 7770 del 26 febbraio 2025 (udienza 26 novembre), la prima sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi dell’argomento dell’obbligo di ripetizione della denuncia da parte del detentore delle armi, nel caso di variazione dell’indirizzo nel quale vengono conservate. In particolare, i giudici hanno sottolineato sia qual è il corretto apparato sanzionatorio per questa violazione, sia quanto tempo debba trascorrere tra quando le armi sono state spostate e quando viene ripresentata la denuncia. Riguardo al primo punto, i giudici hanno osservato che “pare indubbio che la violazione del predetto obbligo, a partire dal 1° luglio 2011, non possa più ritenersi sanzionata ai sensi dell’art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 103,00 euro le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento. Il fatto non può essere nemmeno qualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, come pure si è sostenuto, non emergendo la volontà del legislatore – sottesa alla diversa dislocazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma – di equiparare il caso in esame alla mancata denuncia iniziale dell’arma; né dal testo della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui il d.lgs. n. 204 del 2010 costituisce attuazione, si rinviene un’indicazione pregnante nel senso di un inasprimento delle sanzioni per questo caso, limitandosi il provvedimento a richiedere agli Stati membri di provvedere «affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento» (art. 4 paragrafo 5) e autorizzandoli a «concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un’autorizzazione per un’arma da fuoco una licenza pluriennale per l’acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l’obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti …» (articolo 7, par. 4). La soluzione corretta, anche sotto il profilo formale, è di ritenere che la nuova norma, mancando di una specifica sanzione, sia sanzionata ai sensi dell’art. 17, primo comma, T.U.L.P.S., in base al quale le violazioni alle disposizioni del testo unico, «per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206». In effetti, le Sezioni Unite di questa Corte, quando affermarono il principio per cui «la omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l’arma già denunciata all’autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all’art. 58 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 38 dello stesso T.U. che disciplina la omessa iniziale denuncia dell’arma» (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984, Romano, Rv. 165131 – 01), ritennero incontestato che «le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell’arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell’arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda». Le osservazioni, pur nel mutamento della disciplina, mantengono intatto il loro valore. Il fatto deve, quindi, essere qualificato come violazione contravvenzionale di cui all’art. 38, quinto comma, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657 – 01)”.

Sulla questione delle 72 ore, i giudici hanno osservato che “per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S. (così, Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 2018, Iasparra, Rv. 272625 – 01), non potendosi condividere le difformi conclusioni cui è pervenuta Sez. 1, n. 50442 del 25/05/2017, Cammarata, Rv. 271416 – 01. Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta. Dunque, per consentire in ogni momento all’Autorità di polizia il controllo sulla detenzione delle armi, si ritiene che la denuncia del nuovo domicilio vada effettuata immediatamente dopo il trasporto dell’arma (Sez. 1, n. 1696 del 07/10/1993, dep. 1994, Sorbo, Rv. 197474 – 01)”.

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Fonte: armietiro
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