Legittima difesa: nuovo ddl da Fratelli d’Italia

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Legittima difesa: nuovo ddl da Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia entra nella questione della legittima difesa, finora (di fatto) appannaggio della Lega (che ha condotto le riforme del 2006 e del 2019). Lo fa con il ddl 1532, presentato dal senatore Raffaele Speranzon e da altri 18 dello stesso partito, che si propone in particolare di intervenire sull’aspetto, sempre controverso per l’opinione pubblica, del risarcimento dovuto all’aggressore nel caso di eccesso colposo di legittima difesa. Per la verità la materia era già stata trattata dalla legge n. 36 del 2019, che aveva aggiunto all’articolo 2044 del codice civile il seguente comma: “Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

Il nuovo ddl va  a incidere sull’articolo 2044 nel seguente modo: “a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Nel caso di eccesso colposo di legittima difesa di cui all’articolo 55, primo comma, del codice penale, il risarcimento è diminuito secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1227. Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica »; b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’indennità non è dovuta se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ».”.

Il ddl interviene anche sull’articolo 185 del codice penale, sostituendo il secondo comma come segue: “Salvo che la legge disponga altrimenti, ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

 

Dalla formulazione del ddl appaiono già alcune criticità a nostro avviso: il primo punto è quale sia la differenza sostanziale, più che formale, tra condotta “consapevole” e “volontaria”, ma soprattutto mette già i brividi pensare a come un giudice eventualmente già ideologicamente posizionato contro il concetto di legittima difesa possa interpretare “di comodo” il concetto di “violenza NON LIEVE”.

Vedremo cosa emergerà dal dibattito parlamentare, per il momento sembra che la montagna abbia partorito un topolino alquanto asfittico…

Per leggere il testo del ddl CLICCA sull’allegato qui sotto.

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Fonte: armietiro
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