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Munizioni: l’omessa custodia non è reato… ma può costare il porto d’armi!
Non basta, evidentemente, che una specifica condotta come l’omessa custodia di munizioni non sia considerata la legge come reato (lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza). La prefettyura potrebbe comunque, sulla base del ritrovamento di cartucce incustodite nell’auto, decidere per una prognosi di inaffidabilità del titolare del porto d’armi e, conseguentemente, disporre il divieto di detenzione delle armi. Questa procedura è stata peraltro ritenuta corretta dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7393 del 19 settembre 2025, ha respinto il ricorso del cittadino in questione, con questa motivazione: “l’art. 20 bis, comma 2, della legge n. 110 del 1975 stabilisce che chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie per impedire che persone non in possesso dei necessari requisiti se ne impossessino agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda. La norma si riferisce anche alle sole cartucce abbandonate e suscettibili di essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati che potrebbero, in ipotesi, utilizzarle anche mediante armi diverse in loro possesso, costituendo così una situazione di pericolo valutabile dall’Amministrazione ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto detentore delle armi. Il Tribunale di -OMISSIS- ha invece ritenuto sul piano penale che la condotta di omessa custodia delle munizioni non fosse punibile perché non rientrava nelle previsioni di cui all’art. 20, comma 1, della legge n. 110 del 1975 e comunque perché non vi sarebbe stato un obbligo di approntare per le munizioni particolari cautele in relazione all’assenza dei soggetti sensibili indicati nel comma 1 dell’art. 20 bis. Tuttavia, a prescindere dalla correttezza dell’interpretazione data in sede penale alla portata del comma 2 del citato art. 20 bis, anche la mancata custodia delle munizioni in sede di accertamento amministrativo dell’affidabilità del soggetto avrebbe potuto avere rilevanza, tenuto conto che la non corretta gestione di queste ultime ben poteva costituire una fonte di pericolo e quindi ben poteva essere individuata quale elemento negativo in relazione al giudizio di affidabilità del titolare della licenza (come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, il ricorrente aveva lasciato nell’auto con i finestrini aperti una novantina di cartucce tra cui alcune a palla singola e a pallettoni). Quanto poi alla considerazione dell’appellante in ordine alla mera segnalazione che non sarebbe stata in grado da sola di supportare il giudizio di inaffidabilità, va rilevato innanzitutto che tale informativa derivava da un organo di polizia giudiziaria e che ai fini dell’applicazione della misura preventiva di cui all’art. 39 del Tulps non sussiste la necessità che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne. Nella specie, si tratta, infatti, di un giudizio connotato da elevata discrezionalità, in considerazione dei rischi di commissione di illeciti connessi al possesso delle stesse. È dunque un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi detenute. Più in generale, come anche sottolineato dal Tar nella sentenza impugnata, la valutazione circa l’uso delle armi è ampiamente discrezionale ed in essa l’Autorità di pubblica sicurezza deve considerare l’esistenza di un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e la capacità di un soggetto di abusarne, tenendo presente che l’abuso può concretizzarsi anche in comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento pretende, per evidenti ragioni di prevenzione, a chi detenga armi, munizioni ed esplosivi, come avvenuto nel caso di specie”.
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Fonte: armietiro
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