Omessa custodia e collezione armi antiche: la sentenza del Tar

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Omessa custodia e collezione armi antiche: la sentenza del Tar

Con sentenza n. 1741 pubblicata il 20 maggio 2025 (udienza del 14 maggio), il Tar della Lombardia (sezione prima) ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto comminare un provvedimento di divieto di detenzione delle armi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza di Varese, nonché il rigetto del rinnovo del porto d’armi per uso caccia e la revoca della licenza di collezione armi antiche.

La vicenda ha inizio allorché il cittadino denuncia un furto consumatosi nella propria abitazione. Gli agenti della questura di Varese, nei giorni seguenti, effettuano un controllo amministrativo delle armi da lui detenute, contestando le modalità di custodia (con conseguente denuncia per omessa custodia ex art. 20 legge 110/75) e inoltre contestano la detenzione abusiva di 8 armi antiche, che non risultano iscritte nella licenza di collezione per armi antiche di cui è titolare il padrone di casa. In seguito alla richiesta di archiviazione penale presentata dal pubblico ministero, il cittadino presentava richiesta di revoca dei provvedimenti inibitori comminati dall’autorità di Ps, istanza che tuttavia veniva rigettata. Di conseguenza è stato proposto ricorso al Tar, che è stato accolto (con contestuale condanna al pagamento delle spese per il ministero dell’Interno) con la seguente motivazione: “Il provvedimento di diniego dell’istanza di revoca del divieto di detenzione armi risulta affetto da un deficit d’istruttoria e da una carenza di motivazione. In questo senso basti evidenziare che entrambe le ragioni sottese alla determinazione prefettizia (tanto gli ipotizzati illeciti penali, tanto l’intrusione nella stanza delle armi da parte degli autori del furto in abitazione) risultano incentrate su fatti all’attenzione anche dell’Autorità giudiziaria in sede penale. Risale, segnatamente, al 30 dicembre 2023 la richiesta di archiviazione delle notizie di reato, disposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Varese, in relazione agli artt. 2 e 7 della l. n. 895 del 1967, all’art. 20 della l. n. 110 del 1975 e 697 c.p.

L’Amministrazione, nel provvedimento adottato in data 5 marzo 2024, non solo omette di dare conto dello sviluppo della vicenda penale a carico del (omissis), ma evita altresì di confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Pubblica Accusa. In particolare: la detenzione delle otto pistole non rientranti nella licenza di collezione non  poteva ritenersi illegale, trattandosi di armi antiche e non di armi comuni da sparo, la cui aggiunta alla collezione non costituiva (peraltro) un cambiamento sostanziale soggetto a denuncia; la condotta di omessa custodia non è configurabile in relazione alle armi antiche. Se è vero che la Prefettura non aveva l’onere di recepire le valutazioni dell’Autorità giudiziaria penale, è altrettanto vero che occorreva tenerne conto al fine di restituire una lettura dei fatti idonea a far emergere la rilevanza della tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblici nonostante una loro eventuale irrilevanza penale. L’Amministrazione resistente si è invece limitata a richiamare le informative di Polizia senza compiere considerazioni in grado di restituire un quadro valutativo complessivo circa l’affidabilità dell’interessato o svolgere un’autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale”. E ancora: “Nella contestazione sulla diligente custodia non risultano adeguatamente confutate le ragioni a base delle quali l’Autorità giudiziaria (con il decreto di archiviazione nel procedimento RGNR n. 4431 del 2024 e con la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero nel procedimento RGNR 1771 del 2024) ha invece ritenuto non esigibile una diversa condotta in ordine alla custodia delle armi (sotto gli aspetti dello stato dei luoghi, della collocazione delle armi all’interno dell’apposita stanza, delle persone che potevano avere accesso alla medesima). La circostanza che gli autori del furto in abitazione subìto dal signor (omissis) abbiano avuto accesso alla stanza delle armi, non può ritenersi evento imputabile al ricorrente o da questi evitabile con certezza, né si allegano elementi tali da cui poter inferire una condotta agevolativa del ricorrente in ordine al subito furto”.

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Fonte: armietiro
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