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Porto di coltello: irrilevante chi sia il proprietario
Con sentenza n. 21845 del 10 giugno 2025 (udienza del 30 aprile), la I sezione penale della Cassazione è tornata a discutere del porto di strumenti da punta o da taglio atti a offendere, sotto il peculiare profilo della rilevanza, o meno, della proprietà del coltello. Nello specifico, durante un controllo stradale l’imputato è stato trovato in possesso, nel vano portaoggetti della vettura, di un coltello, per il quale l’articolo 4 della legge 110/75 prescrive la legittimità di porto solo con giustificato motivo. Al momento della contestazione del fatto, il cittadino non ha saputo fornire giustificazione circa la presenza del coltello, ma più tardi, nel corso del dibattimento, ha specificato che essendo l’autovettura che stava guidando in quel momento di proprietà della sorella, il coltello era ascrivibile alla proprietà del cognato e non sua. Con tale giustificazione, il cittadino è stato assolto in primo grado, ma il procuratore generale ha disposto ricorso in Cassazione argomentando che “Posto che la norma punisce il porto dello strumento da punta e da taglio, la appartenenza del medesimo è del tutto irrilevante, così come è irrilevante la proprietà dell’autovettura; inoltre, rileva il ricorrente, nell’immediatezza l’imputato non fornì alcuna giustificazione circa la presenza del coltello, giustificazione che ha fornito solo a posteriori”.
I giudici hanno accolto il ricorso, argomentando che “In ragione della descrizione che del coltello è data nel capo di imputazione e della contestazione mossa all’imputato, trattasi di strumento da punta e da taglio il cui porto fuori dalla propria abitazione deve essere sorretto da giustificato motivo. Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01) L’impugnato provvedimento non dà conto di alcuna giustificazione resa dall’imputato nell’immediatezza del controllo, valorizzando unicamente la giustificazione resa a posteriori nel corso del dibattimento che, secondo i costanti insegnamenti di questa Corte, è del tutto ininfluente. Ulteriore aspetto valorizzato dall’impugnato provvedimento per pervenire alla pronuncia assolutoria è la proprietà dell’autovettura sulla quale venne rinvenuto il coltello a serramanico che l’imputato nel corso dell’esame ha affermato fosse riconducibile al cognato, il marito della sorella. Come osservato dal ricorrente, l’unico aspetto rilevante sotto il profilo della fattispecie penale è il porto dell’oggetto, che è aspetto del tutto differente ed indipendente dalla proprietà del medesimo, oltre all’inconferenza delle giustificazioni rese nel corso del giudizio”.
La corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza, con rinvio alla corte d’appello territorialmente competente.
Questa sentenza presenta a nostro avviso almeno due criticità: la prima è che non si è tenuto conto in alcun modo dell’elemento psicologico del reato di porto ingiustificato di strumento atto a offendere: in altre parole, se il guidatore del veicolo non è consapevole (perché il veicolo non è suo) che nel cassetto c’è un coltello, viene a mancare l’elemento psicologico del reato, che dovrebbe costituire parte essenziale del reato stesso; la seconda è che applicando in concreto le conseguenze di questa sentenza, tutti coloro i quali si metteranno alla guida di veicoli appartenenti a terzi (incluse le auto aziendali) dovranno effettuare un accurato screening preliminare del veicolo per accertare l’assenza di coltelli o altri strumenti da punta o da taglio…
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Fonte: armietiro
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