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Tar: minacciò con l’arma, legittimo il ritiro anche dopo archiviazione
Con sentenza n. 20792 del 21 novembre 2025, la sezione prima ter del Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un cittadino, volto a chiedere la revoca del divieto di detenzione armi comminato dalla locale prefettura in quanto nel 2010 lo stesso era stato indagato per minaccia aggravata (artt. 339 e 612 cp) “in quanto per futili motivi, inerenti la circolazione stradale, nel corso di una lite in autostrada A12 puntava contro altre persone la propria pistola Beretta 9×21”.
La motivazione sottesa alla richiesta di revoca del provvedimento prefettizio si fondava, tra le altre cose, anche sulla considerazione che il procedimento penale non era sfociato in una condanna, essendo stata invece disposta l’archiviazione, e sul rilevante lasso di tempo intercorso dal fatto (15 anni). Malgrado ciò, la prefettura aveva respinto l’istanza di revoca e i giudici amministrativi hanno considerato fondato il diniego, argomentando che “Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione pertanto di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, l’interesse di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere apprezzato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza nega il titolo necessario in materia di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). La valutazione dell’Autorità di P.S., caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Campania -Napoli, sez. V, 05/07/2023, n. 4014). In definitiva è costante l’orientamento secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814). Nel caso di specie assume specifico rilevo, anche motivazionale, la finalità preventiva e cautelare dei provvedimenti suddetti, che pertanto non sono necessariamente collegati a un’accertata responsabilità di carattere penale ma costituiscono il risultato di un apprezzamento amministrativo di distinta natura, indipendente dall’attivazione di procedimenti penali, avuto riguardo al momento dell’emanazione del provvedimento restrittivo. Non ha rilevo pertanto che il procedimento penale sia stato archiviato senza che sia venuta meno la materialità del fatto ascritto, in quanto l’apprezzamento dell’Autorità risulta logico e razionale ed è motivato in modo congruo rispetto ai fatti accertati all’epoca a carico del ricorrente odierno. Non trova fondamento inoltre il richiamo al decorso del tempo dai fatti e dal divieto, atteso che non risulta in atti alcuna specifica eccezionale motivazione che possa fondare una differente valutazione in ordine al rilascio del porto d’armi al ricorrente”.
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Fonte: armietiro
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